Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo e' concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.
tolto: Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti ne' coniuge, l'indennizzo e' concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per meta' a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art6 · fonte del testo