Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purche' gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.
tolto: Su tali domande sara' provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
tolto: Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art13 · fonte del testo