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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purche' gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.

[2]Su tali domande sara' provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

[3]Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art13 · fonte del testo