Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'art. 134 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facolta' di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purche' soddisfino alle seguenti condizioni:
tolto: 1° abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di eta';
tolto: 2° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
tolto: 3° non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralita' e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere;
tolto: 4° se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potesta' ovvero in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati, ne' per i figli di italiani all'estero;
tolto: 5° sappiano leggere e scrivere.
tolto: «I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
tolto: «Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre:
tolto: a) una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
tolto: b) certificato di nascita;
tolto: c) certificato di cittadinanza italiana;
tolto: d) eventuale titolo di studio».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1539~art2 · fonte del testo