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[1]L'art. 134 e' sostituito dal seguente:

[2]«I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facolta' di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purche' soddisfino alle seguenti condizioni:

[3]1° abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di eta';

[4]2° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

[5]3° non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralita' e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere;

[6]4° se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potesta' ovvero in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati, ne' per i figli di italiani all'estero;

[7]5° sappiano leggere e scrivere.

[8]«I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

[9]«Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre:

  • a)una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
  • b)certificato di nascita;
  • c)certificato di cittadinanza italiana;
  • d)eventuale titolo di studio».

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1539~art2 · fonte del testo