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[1]L'art. 143 e' sostituito dal seguente:

[2]«Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze di servizio».

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1539~art4 · fonte del testo