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[1]Dopo l'art. 147 e' aggiunto il seguente:

[2]«Art. 147-bis. - I volontari specializzati di cui all'articolo 138, possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.

[3]«Con la prima rafferma l'indennita' giornaliera di specializzazione viene portata a lire tre; con la seconda a lire quattro; con la terza e successive a lire cinque.

[4]«Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di lire mille».

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1539~art5 · fonte del testo