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[1]Dopo l'art. 147 e' aggiunto il seguente:
[2]«Art. 147-bis. - I volontari specializzati di cui all'articolo 138, possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.
[3]«Con la prima rafferma l'indennita' giornaliera di specializzazione viene portata a lire tre; con la seconda a lire quattro; con la terza e successive a lire cinque.
[4]«Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di lire mille».
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
