[1]Alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e passivita' fra le due Provincie suindicate sara' provveduto ai termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 2 luglio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 11 luglio 1929
