Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonche' degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuta la prescritta attestazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art14 · fonte del testo