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Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonche' degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuta la prescritta attestazione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art14 · fonte del testo