Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esportatore puo' farsi rappresentare da una o piu' case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6. Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art3 · fonte del testo