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I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonche' i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1. I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti puo' effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art2 · fonte del testo