Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita. La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1297~art1 · fonte del testo