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Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita. La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1297~art1 · fonte del testo