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Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1967 al 22 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:1967-01-31;33~art1 · fonte del testo