Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Tale graduatoria dovra' essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;946~art3 · fonte su Normattiva