Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2, non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili. Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potra' essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalita'.

Testo vigente dal 20 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;355~art4 · fonte su Normattiva