I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;946~art1 · fonte su Normattiva