Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1967
Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-09-29;946~art2 · fonte su Normattiva