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I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali. Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso e' stabilito annualmente dal Ministero.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1251~art1 · fonte del testo