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I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualita' di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario. Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1251~art4 · fonte del testo