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In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto e' computato nell'anzianita' di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1251~art5 · fonte del testo