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Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, puo' autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non piu' di cinque anni, al secondo anno di corso presso le scuoleconvitto professionali per infermiere, previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.
Testo in vigore dal 17 novembre 1951 al 22 dicembre 2008
