Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1951 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le infermiere che conseguono il diploma di Stato ai sensi del precedente articolo, devono prestare effettivo servizio, presso gli ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perche' possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica. Il servizio che dette infermiere abbiano effettivamente prestato quali volontarie nella Croce Rossa italiana e' valutabile per l'ammissione alle scuole od ai corsi di cui al precedente comma. Il documento del prestato servizio e' titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1173~art2 · fonte del testo