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Le infermiere che conseguono il diploma di Stato ai sensi del precedente articolo, devono prestare effettivo servizio, presso gli ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perche' possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica. Il servizio che dette infermiere abbiano effettivamente prestato quali volontarie nella Croce Rossa italiana e' valutabile per l'ammissione alle scuole od ai corsi di cui al precedente comma. Il documento del prestato servizio e' titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.
Testo in vigore dal 17 novembre 1951 al 22 dicembre 2008
