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Non oltre il 31 dicembre 1951, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, e' autorizzato a convalidare le ammissioni delle infermiere della Croce Rossa italiana, al secondo anno di corso delle scuoleconvitto professionali per infermiere effettuate in conformita' delle norme contenute nella legge 31 maggio 1943, n. 569, posteriormente alla data in cui la legge stessa ha cessato di avere vigore.

Testo in vigore dal 17 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1173~art3 · fonte del testo