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Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, e' autorizzato nell'esercizio finanziario 1977 uno stanziamento di 35 miliardi. Nel suddetto esercizio finanziario, alle eventuali maggiori occorrenze derivanti dall'attuazione dei programmi rispetto allo stanziamento di cui al precedente comma, si potra' provvedere mediante utilizzo di un'aliquota degli stanziamenti dei capitoli 1871 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario, nel limite massimo complessivo di 65 miliardi. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente e' altresi' autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, lo stanziamento di lire 100 miliardi, che potra' essere aumentato, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente terzo comma, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad assumere impegni a carico degli esercizi 1978 e successivi, ai sensi dell'articolo 49 delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1977 al 9 ottobre 2010
