All'articolo 15 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" aggiunto, in fine, il seguente comma: "La valutazione stragiudiziale del danno fisico effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art3 · fonte su Normattiva