All'articolo 44 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' aggiunto il seguente § 6: "Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per i danni conseguenti ad incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art7 · fonte su Normattiva