L'articolo 57 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente: "§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione e' rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente. § 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art8 · fonte su Normattiva