Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a km. stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Societa' "La Ferroviaria italiana" per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della Commissione istituita in virtu' dell'art. 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;366~art1 · fonte del testo