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I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a km. stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Societa' "La Ferroviaria italiana" per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della Commissione istituita in virtu' dell'art. 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 22 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
