L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta Imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa. ((Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS e' autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi)).

Testo vigente dal 29 dicembre 1983

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