Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terra' unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art10 · fonte su Normattiva