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E' facolta' del Ministro per la pubblica istruzione sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti ai concorsi di cui alla presente legge, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate. Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164. In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.
Testo in vigore dal 7 settembre 1965 al 1 gennaio 1976
