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E' facolta' del Ministro per la pubblica istruzione sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti ai concorsi di cui alla presente legge, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate. Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164. In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

Testo in vigore dal 7 settembre 1965 al 1 gennaio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 389/1992

    Questione inammissibile
    30 luglio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto - a parte la mancanza di indicazioni sul perché, nel caso, avverso l'asserita inerzia dell'Amministrazione, non sia stato attivato dall'interessato (ex lege n. 241 del 1990) il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto - non risulta chiarito quale effetto, essendo stata già negata dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di p.s., con conseguente risoluzione del rapporto, potrebbe spiegare l'eliminazione della norma impugnata nel giudizio di provenienza.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1027~art3 · fonte del testo