Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1988 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →
Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonche' di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonche' di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unita' da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunita' italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' elevato di ottantacinque unita' da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunita' italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri puo' assumere le predette unita' di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unita' all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La rilevazione degli italiani all'estero potra' essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.
Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 13 maggio 2000
