Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
- a)alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
- b)alle comunicazioni di stato civile;
- c)alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
Testo vigente dal 7 novembre 1988
