((Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti)).
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
((Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti)).
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1988
urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art5 · fonte su Normattiva