In attesa di accordi in sede internazionale, e' autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' libiche a partire dal 21 luglio 1970. L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura: fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento; sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento; sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento; sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art1 · fonte su Normattiva