Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e' autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili nel periodo di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire 1200 milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversita', per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonche' per rimborso prestiti agrari di esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o morte in essere al momento della avversita' e rimasti insoluti per causa della medesima. Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3. Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1 luglio 1940, n. 31.

Testo vigente dal 8 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;315~art1 · fonte del testo