Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'art. 2 - paragrafi d) ed e) - e art. 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581.

Testo vigente dal 8 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;315~art2 · fonte del testo