Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui alla presente legge. Con tali convenzioni saranno stabilite le modalita' di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli Istituti, delle spese di istruttoria tecnica e legale e delle spese contrattuali.

Testo vigente dal 8 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;315~art5 · fonte del testo