Gli accertamenti tecnici ed amministrativi, in ordine alla concessione dei prestiti, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvedera' con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto applicabili.

Testo vigente dal 8 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;315~art4 · fonte del testo