Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario. I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.
Testo vigente dal 8 maggio 1953
Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario. I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.
Testo vigente dal 8 maggio 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-04-11;315~art3 · fonte del testo