Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano
Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1960 al 15 giugno 1969. Leggi il testo vigente →
Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 12 marzo 1960 al 15 giugno 1969
