Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1965

    Questione infondata
    31 marzo 1965

    L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non è esercizio di potestà legislativa delegata, ma di potestà amministrativa. Pertanto non può essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimità costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non è violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiché questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorità amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.

    Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;131~art2 · fonte su Normattiva