I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti: "Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorche' valutati in via presuntiva. Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passivita' nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 16 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;948~artunico · fonte del testo