Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- a)nel corrente esercizio finanziario con il versamento della somma di lire 400 milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli utili accantonati a tutto il 1952 presso la Cassa depositi e prestiti di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'agro romano;
- b)nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008
