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Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge si provvede:

  • a)nel corrente esercizio finanziario con il versamento della somma di lire 400 milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli utili accantonati a tutto il 1952 presso la Cassa depositi e prestiti di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'agro romano;
  • b)nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-06-05;380~art2 · fonte del testo