Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I contratti di affitto o di concessione dei fondi trasferiti in applicazione della presente legge cessano di aver vigore allo scadere dell'annata agraria in corso o alla fine della annata successiva se il trasferimento non avvenga almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata stessa. Nessun indennizzo e' dovuto all'affittuario o concessionario per effetto di tale risoluzione, salvo quelli spettanti per migliorie a norma di legge o di contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-20;144~art2 · fonte del testo