[1]Circondari

[2]La Regione puo' provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati. I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche. I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art70 · fonte su Normattiva