Art. 70
[1]Circondari
[2]La Regione puo' provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati. I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche. I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
